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giovedì, 12 Giugno 2025
SpecialiIl "supremo interesse dei minori" e quell'ascolto necessario al loro benessere

Il “supremo interesse dei minori” e quell’ascolto necessario al loro benessere

Si avvicinano il Natale e le festività, e come ogni anno, i genitori separati o divorziati, con figli a carico, discutono su dove e con chi trascorreranno questi giorni, che hanno tutto il sapore del focolare domestico. A che punto è la Legge che tutela il loro diritto ad essere ascoltati e partecipare al giudizio in modo sostanziale? Perché è necessario ascoltarli?

Supporto ad una bambina grazie a piattaforma informatica di monitoraggio


Stiamo per entrare nel lungo periodo festivo del Natale. Per la mia esperienza professionale, i genitori separati o divorziati, con figli minori, si apprestano a discutere su dove e con chi, i figli trascorreranno le vigilie, i giorni di Natale e Santo Stefano. La vigilia di Capodanno, il Primo dell’anno e l’Epifania.

La legislazione mette al primo posto il “supremo interesse del minore” e il garantire un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Quanto sia, nella realtà, continuativo o equilibrato questo rapporto, ne danno prova effettiva le aule civili dei Tribunali, affollate da contenziosi su tali materie.

È di grande attualità il principio del “superiore interesse del bambino”, che ritroviamo nell’art. 317 bis cod. civ., che stabilisce che il giudice, nel dirimere le questioni legate all’esercizio della potestà dei genitori sui figli, deve avere quale unico riferimento l’esclusivo interesse del figlio.

Analogamente nell’art. 155 cod. civ., così come modificato dalla L. n.54/2006, si dispone che il giudice, che pronuncia la separazione personale dei coniugi, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

Va sottolineato che il principio costituzionale della tutela del “prevalente interesse del minore” intende garantire la tutela più piena possibile, ai concreti bisogni affettivi ed educativi di ciascuno e di tutti i minori coinvolti nelle vicende giudiziarie sottoposte al vaglio del giudice del merito.

Che gli interventi normativi in materia, pongano, altresì, l’ascolto del minore, fra le regole fondamentali e generali attraverso le quali, realizzandosi il riconoscimento dell’ascolto stesso come diritto assoluto del minore, viene perseguito il suo interesse superiore, corrispondente al suo sviluppo armonico psichico, fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l’immediata percezione delle sue opinioni, in merito alle scelte che lo riguardano, consentendo, in questo modo, la sua partecipazione al giudizio, in quanto “parte in senso sostanziale”.

Tali obiettivi si possono raggiungere attraverso la corretta percezione delle sue opinioni (diritto all’ascolto, qualora sia capace di discernimento).

Il principio dell’esclusivo interesse del minore, però, se lo si considera circoscritto ad un piano teorico, rischia di rimanere un mero significante, una norma stilistica e formale, priva di conseguenze sul piano pratico e giuridico.

La valutazione sulla fattispecie concreta consta in una ponderazione di vantaggi e svantaggi fra loro spesso contrapposti, ottenuta da un’analisi degli interessi concreti in gioco. Quindi, posto un giudizio di prevalenza, fra i rischi e i benefici che scaturiscono dal tipo di provvedimento che si vuole emettere e le ragioni che lo giustificano.

Solo ed esclusivamente quando i benefici sono maggiori dei rischi o dei sacrifici, collegati alle ragioni che giustificano i provvedimenti, si potrà dire di avere operato concretamente nell’interesse prevalente del minore.

Emettere un provvedimento, specie se afflittivo, nell’interesse prevalente del minore, in mancanza di una valutazione concreta basata su un giudizio di prevalenza fra i rischi o i benefici del provvedimento e le ragioni che lo giustificano, significa violare direttamente la norma che pone il principio dell’interesse prevalente del minore, in quanto, come detto, la valutazione concreta ne è parte necessaria e costitutiva.

In altre parole, in assenza di un preciso giudizio di equivalenza o prevalenza fra interessi concreti, individuati e analizzati e che fanno capo al minore, provvedere nel suo prevalente interesse, equivale ad apporre una mera clausola di stile, priva di alcun significato.

È lapalissiano, a tal punto, chiedersi: “Oggi, nell’apprestarci al lungo periodo festivo del Natale, qual’è interesse prevalente del minore?”.

Nunzia Guzzo, avvocato
esperta in diritto dei minori e violenza di genere

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